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RENTRi: dal 15 giugno nuovo sistema per il tracciamento dei rifiuti

È finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n. 59/2023 che sancisce l’entrata in vigore del RENTRi, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, a partire dal 15 giugno 2023.

“L’obiettivo – spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto – è garantire un sistema efficiente per nuove catene di approvvigionamento delle materie prime da riciclo. Serve un tracciamento efficace che, anche attraverso procedure digitali e nuove tecnologie, semplifichi gli adempimenti delle imprese: è questa la sfida del nuovo Registro”.

Il fallimento del SISTRI

Per introdurre il RENTRi è sicuramente necessario capire da dove si era partiti, il punto di partenza la cui evoluzione entrerà appunto in vigore in giugno 2023.

Il SISTRI, abbreviazione per Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, era stato originariamente introdotto nel 2009 con lo scopo di limitare e contrastare lo smaltimento abusivo dei rifiuti e di semplificare la burocrazia per le imprese.

Le novità del SISTRI non risiedevano tanto nell’utilizzo di strumenti digitali per adempiere agli obblighi di legge – software appositi erano già a disposizione delle aziende –, quanto più nella centralizzazione del servizio attraverso una piattaforma realizzata dal Ministero dell’Ambiente per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto rifiuti.

Fin da subito si sono riscontrati vari problemi. La stessa piena operatività del sistema è stata differita diverse volte, sia a causa di lacune normative che a causa di malfunzionamenti tecnici. Inoltre, l’obbligo di implementazione del SISTRI non aveva sostituito quello di predisporre la documentazione cartacea ed informatica, raddoppiando di fatto gli oneri amministrativi per i soggetti obbligati: sia in termini di tempo che in termini di costi.

Buona l’idea, pessima l’esecuzione. Nel 2019, dopo dieci anni e svariate lamentele, il decreto Semplificazioni ha sancito la soppressione del SISTRI, introducendo un periodo transitorio con tracciabilità delegata ai mezzi tradizionali: registro di carico e scarico, FIR e MUD. Termine della transizione sarebbe stata l’introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità: il RENTRi.

Cos’è il RENTRi

Il RENTRi è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti messo a disposizione dallo Stato per assolvere agli adempimenti delle scritture obbligatorie per i produttori di rifiuti e degli altri soggetti partecipanti alla filiera di gestione.

Il nuovo modello digitale sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e delle Camere di Commercio.

I vantaggi che il RENTRi si propone di garantire sono:

  • possibilità di trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori di filiera (produttori, trasportatori, gestori di rifiuti)
  • maggiore omogeneità e fruibilità dei dati
  • riduzione di oneri amministrativi per le imprese
  • maggiore efficacia delle attività di controllo
  • miglioramento delle strategie di economia circolare
  • modifica del sistema sanzionatorio

Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, anche noto come Decreto sulla Tracciabilità dei Rifiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023, sancisce l’entrata in vigore del RENTRi dal 15 giugno 2023. Si tratta tuttavia di un periodo transitorio, dal momento che i soggetti coinvolti potranno aderire in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati. Questo periodo servirà a definire meglio le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia in forma diretta che in termini di interoperabilità con i principali software già a disposizione sul mercato.

Chi sono i soggetti obbligati all’iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRi:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 con riferimento ai rifiuti non pericolosi

Le tempistiche per l’iscrizione sono le seguenti:

Categoria Tempistiche di iscrizione
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti Dal 15 giugno 2025 ed entro il  14 agosto 2025
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1 Dal 15 dicembre 2025 ed entro il  13 febbraio 2026

Fonte: rielaborazione del Decreto n. 59/2023

Il numero di dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, si iscrivono quando obbligati come produttori secondo le tempistiche riportate sopra.

Ancora nessuna indicazione, invece, per quanto riguarda le modalità operative del sistema, che verranno demandate a uno o più decreti direttoriali del MASE.

I costi del RENTRi

L’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale. Aggiornabili ogni tre anni, gli importi sono definiti come sotto:

Categoria Diritto di Segreteria Contributo Annuale
(1° anno)
Contributo Annuale
(anni successivi)
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali € 10,00 € 100,00 € 60,00
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti € 10,00 € 50,00 € 30,00
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1 € 10,00 € 15,00 € 10,00

Fonte: Tabella I, Allegato III del Decreto n. 59/2023

I costi sono da intendersi per ogni unità locale; diritto di segreteria e contributo annuale (primo anno) sono da versare inizialmente al momento dell’iscrizione, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere versato il contributo annuale (anni successivi). Ogni variazione all’iscrizione al RENTRi è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria. Le modalità di pagamento sono le stesse previste per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

FIR e Registro di Carico e Scarico

Con il DM n. 59/2023 sono stati inoltre definiti i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto; tuttavia molte indicazioni, tra cui le modalità di compilazione dei nuovi modelli, giungeranno attraverso futuri decreti direttoriali.

È  stata intanto definita la cadenza della trasmissione dei dati del registro di carico e scarico  con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Nel caso non si rilevassero annotazioni, la trasmissione non sarà dovuta.

Numerose sono comunque le modifiche al modello di Registro cronologico di Carico e Scarico:

  • sono state introdotte le causali dei movimenti di carico e scarico,
  • è stata eliminata l’unità di misura del volume
  •  sono state aggiunte:
    • una sezione dedicata alla rettifica del movimento
    • una sezione dedicata allo stoccaggio istantaneo
    • una sezione dedicata all’esito del conferimento con il peso verificato a destino

Per quanto riguarda il Formulario di Identificazione  del  Rifiuto (FIR), invece, sono stati aggiunti riquadri dedicati a:

  • intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione
  • analisi/rapporto di prova e classificazione del rifiuto
  • trasporto intermodale e microraccolta

La trasmissione del FIR avverrà a mezzo RENTRi e sostituirà quanto precedentemente disposto dall’art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 circa la ricezione del formulario entro 3 mesi dalla data di conferimento.

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione del rifiuto saranno applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 152/06.

Cosa deve fare chi non ha l’obbligo di iscrizione al RENTRi

Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RENTRi, gli adempimenti relativi alla corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti potranno continuare ad essere assolti in modalità “cartacea”, tramite la tenuta e la compilazione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Tuttavia, i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRi. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Le sanzioni

Confermate le sanzioni riportate all’art. 258 del D. Lgs. 152/06, nello specifico:

  • la mancata o irregolare iscrizione al RENTRi, nelle tempistiche e con le modalità definite dal relativo decreto, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00, per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi
  • la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00, per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi

Le sanzioni sopra riportate sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti.

Per maggiori informazioni
info@labanalysis.it